Art. 8.
(Requisiti di accesso e modalità concorsuali).

      1. L'assunzione del personale addetto alla mediazione linguistica culturale in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 7 ha luogo mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.

 

Pag. 8


      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati:

          a) i requisiti generali di accesso alla professione di mediatore e la relativa documentazione;

          b) i contenuti dei bandi di concorso e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

          c) le procedure di reclutamento tramite appositi elenchi degli idonei alle procedure concorsuali;

          d) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

      3. Costituisce titolo preferenziale il possesso di un titolo di studio di livello universitario conseguito all'estero.